European Accessibility Act: cosa cambia davvero per le imprese
Non è solo un requisito per la PA. Da giugno riguarda anche e-commerce, banche e servizi digitali privati.
Dal 28 giugno 2025 l’accessibilità digitale ha smesso di essere, per molte imprese, soltanto una buona pratica. Con l’entrata in applicazione dello European Accessibility Act, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 82/2022, determinati prodotti e servizi devono rispettare specifici requisiti di accessibilità.
La novità è importante, ma va letta senza allarmismi. Non significa che qualsiasi azienda con un sito internet sia automaticamente soggetta ai nuovi obblighi. Significa, invece, che l’accessibilità entra a pieno titolo nella progettazione e nella gestione di numerosi servizi destinati ai consumatori.
E per molte imprese questo comporta un cambio di prospettiva.
Non riguarda soltanto la Pubblica Amministrazione
Per anni, parlando di accessibilità digitale, il pensiero è andato soprattutto ai siti della Pubblica Amministrazione. Con lo European Accessibility Act il perimetro si allarga al mercato privato.
La normativa interessa specifiche categorie di prodotti e servizi: sistemi informatici e terminali self-service, servizi di comunicazione elettronica, alcuni servizi legati ai trasporti, servizi bancari rivolti ai consumatori, e-book e, soprattutto per moltissime aziende, servizi di commercio elettronico.
È proprio quest’ultimo punto a rendere il tema particolarmente rilevante.
Un’impresa che vende online non dovrebbe quindi limitarsi a chiedersi se il proprio sito “si vede bene”. Deve verificare se una persona con disabilità riesce realmente a consultare i prodotti, comprenderne le informazioni, utilizzare i moduli, muoversi tra le pagine, aggiungere un articolo al carrello e completare un acquisto.
Sono due cose molto diverse.
Che cosa significa rendere accessibile un servizio digitale
L’accessibilità non consiste nell’aggiungere un pulsante con il simbolo della disabilità o nell’installare un plugin.
Un servizio digitale è accessibile quando può essere utilizzato anche da persone che navigano in condizioni diverse da quelle che normalmente immaginiamo durante la progettazione di un sito.
Pensiamo a chi non utilizza il mouse e si muove esclusivamente con la tastiera. A chi utilizza uno screen reader per leggere ciò che appare sullo schermo. A una persona ipovedente che deve ingrandire i contenuti. A chi ha difficoltà nella percezione dei colori, oppure necessita di sottotitoli per comprendere un video.
In pratica, significa lavorare su aspetti molto concreti: struttura delle pagine, gerarchia dei titoli, testi alternativi delle immagini, contrasti cromatici, leggibilità, moduli correttamente etichettati, messaggi di errore comprensibili, navigazione da tastiera e compatibilità con le tecnologie assistive.
Un esempio molto semplice: un pulsante “Acquista” perfettamente visibile ma impossibile da raggiungere senza mouse può impedire a una persona di completare un ordine.
In quel momento l’accessibilità non è più una questione teorica. È diventata parte del processo di vendita.
Il punto più delicato: gli e-commerce
Per chi gestisce un e-commerce, la conformità non riguarda soltanto la homepage.
Il percorso da analizzare è quello reale dell’utente: ricerca del prodotto, scheda prodotto, selezione delle varianti, carrello, registrazione, inserimento dei dati, scelta della modalità di pagamento, conferma dell’ordine e assistenza.
È spesso qui che emergono i problemi.
Un sito può apparire graficamente impeccabile e avere, allo stesso tempo, ostacoli che rendono alcune operazioni difficili o impossibili per una parte degli utenti.
Lo stesso vale per documenti scaricabili, sistemi di autenticazione, componenti sviluppati da terzi, chatbot, moduli di contatto e altri strumenti inseriti nel servizio.
Per questo l’accessibilità non dovrebbe essere affrontata alla fine di un progetto, come una correzione tecnica da aggiungere prima della pubblicazione. È molto più efficace considerarla già nelle fasi di analisi, progettazione grafica, sviluppo e produzione dei contenuti.
Non tutte le imprese sono soggette agli stessi obblighi
C’è un altro punto sul quale è facile fare confusione.
Il Decreto Legislativo 82/2022 prevede un’esenzione per le microimprese che forniscono servizi, cioè le imprese con meno di 10 dipendenti e con fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
L’esenzione non deve però diventare una scorciatoia interpretativa.
Prima di stabilire se un’impresa è soggetta o meno alla disciplina bisogna verificare la sua dimensione, il servizio offerto e il ruolo che svolge rispetto al prodotto o al servizio interessato.
La normativa contempla inoltre situazioni nelle quali l’applicazione dei requisiti determinerebbe una modifica sostanziale del prodotto o del servizio oppure imporrebbe un onere sproporzionato. Non si tratta, però, di una generica possibilità di dichiarare che adeguarsi “costa troppo”: sono condizioni che devono essere valutate secondo criteri precisi e, quando previsto, documentate.
Esistono anche alcune disposizioni transitorie per prodotti, contratti e sistemi già in uso prima del 28 giugno 2025. Anche in questo caso, quindi, occorre guardare alla situazione concreta dell’impresa e non affidarsi a interpretazioni generiche.
Un plugin non rende automaticamente un sito conforme
Negli ultimi anni sono comparsi numerosi strumenti che promettono di rendere accessibile un sito attraverso widget, barre di accessibilità o cosiddetti overlay.
Possono offrire alcune funzionalità utili, ma non rappresentano una soluzione automatica alla conformità.
La stessa AgID chiarisce che l’utilizzo di strumenti che si sovrappongono al sito per correggere problemi di accessibilità non garantisce automaticamente il rispetto della normativa.
Il motivo è semplice: molti problemi nascono nel codice, nella struttura dell’interfaccia, nella progettazione dei componenti o nei contenuti. Non possono essere risolti in modo affidabile aggiungendo un livello software sopra un progetto nato senza criteri di accessibilità.
La strada corretta parte quindi dall’analisi del servizio e dalla verifica delle barriere realmente presenti.
E le sanzioni?
Il sistema prevede anche sanzioni amministrative.
Il Decreto Legislativo 82/2022 stabilisce, in caso di violazione dei requisiti o degli obblighi previsti, sanzioni che possono andare da 5.000 a 40.000 euro, determinate anche in funzione della gravità della non conformità e del numero di utenti coinvolti. In specifiche fattispecie già disciplinate dalla normativa italiana sull’accessibilità sono previste conseguenze ancora più rilevanti.
Ma concentrarsi esclusivamente sulle sanzioni sarebbe un errore.
Il punto non dovrebbe essere adeguare un servizio digitale soltanto per evitare una multa.
Un sito accessibile, molto spesso, è semplicemente un sito migliore
Molti principi dell’accessibilità coincidono con quelli di una buona progettazione digitale.
Testi leggibili, navigazione comprensibile, pulsanti riconoscibili, moduli semplici da compilare, messaggi di errore chiari e processi di acquisto lineari migliorano l’esperienza per tutti, non soltanto per le persone con disabilità.
Pensiamo a chi utilizza uno smartphone sotto il sole, a chi guarda un video senza audio, a una persona anziana, a chi ha temporaneamente una mano immobilizzata o semplicemente a un cliente che vuole completare un acquisto velocemente senza dover capire come funziona il sito.
Un checkout complicato resta un checkout complicato, qualunque sia l’utente che lo sta utilizzando.
È per questo che affrontare seriamente il tema dell’accessibilità può produrre un risultato che va oltre la conformità normativa: servizi digitali più semplici, più robusti e utilizzabili da un pubblico più ampio.
Da dove dovrebbe partire un’impresa
La prima cosa da fare non è installare uno strumento. È capire se e in quale misura la normativa riguarda la propria attività.
Il passo successivo è analizzare i servizi digitali esistenti, individuare le criticità e definire le priorità di intervento. Solo dopo ha senso programmare gli adeguamenti, distinguendo ciò che deve essere corretto subito da ciò che può essere inserito in un percorso progressivo di miglioramento.
Per i nuovi progetti, invece, la scelta più razionale è ancora più semplice: progettare accessibile fin dall’inizio.
Costa meno che intervenire successivamente, riduce il rischio di dover modificare componenti già sviluppati e porta quasi sempre a prodotti digitali migliori.
Lo European Accessibility Act non introduce soltanto un nuovo adempimento. Segna un cambiamento più profondo nel modo in cui le aziende devono pensare ai propri servizi digitali.
La domanda, quindi, non è più soltanto: “Il nostro sito funziona?”.
La domanda giusta è: “Funziona davvero per tutti?”